Nel processo Ruby, Silvio Berlusconi e' stato condannato, oltre che alla pena principale di sette anni di reclusione, anche alle pene accessorie dell'interdizione per sempre dai pubblici uffici e all'interdizione legale per una durata pari a quella della pena principale. Ecco in che cosa consistono le due pene accessorie:
INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI (art. 28 codice penale): il condannato viene privato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico, da ogni pubblico ufficio e di ogni incarico. L'interdizione dai pubblici uffici puo' essere temporanea (ha una durata non inferiore a un anno ne' superiore a cinque anni) o per sempre ('perpetua', consegue alla pena dell'ergastolo e alla reclusione non inferiore a cinque anni);
INTERDIZIONE LEGALE (art. 32 c.p.): e' la pena accessoria per i delitti di maggiore gravita' che priva il condannato della ''capacita' di agire'' (e' la idoneita' a compiere validamente atti giuridici). Salvo che il Giudice disponga diversamente, tale misura priva anche della capacita' genitoriale. E' automatica con la condanna alla pena dell'ergastolo e della reclusione non inferiore a cinque anni.