Non commette il reato di ''pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale'' il giornalista che rende noti i nomi di presunti evasori fiscali contenuti in una lista messa a punto dall'Agenzia delle Entrate. Lo sottolinea la Cassazione - nella sentenza 13494 - spiegando che ''i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento, non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione''.
Con questa motivazione, la Suprema Corte ha annullato l'ammenda di 100 euro comminata dal Tribunale di Roma, nel gennaio 2010, a Nicoletta Tamberlich, giornalista dell'agenzia ANSA.
La redattrice era stata condannata per aver ''inserito nel sito internet della citata agenzia giornalistica, il 27 e 28 marzo 2008, i nomi, le qualità, le possidenze di cittadini italiani presso la banca Lgt del Liechtenstein''. Si trattava di una lista di presunti evasori fiscali che avevano occultato all'estero, fino al 2002, circa un miliardo e 340 milioni di euro e sui quali si aprirono indagini da parte di diverse procure.
Evidenziando che la giornalista ''non ha commesso il reato a lei addebitato'', la Cassazione rileva che ''la lista resa pubblica è stata sì acquisita al procedimento, ma non costituisce in sé atto o documento compiuto dal pm o dalla pg; è pacifico, invero, che l'organo amministrativo Agenzia delle Entrate non riveste qualifica di polizia giudiziaria''.
La lista in questione, inoltre, ''contenente nomi e qualifiche, nonché disponibilità su conti esteri, in sé neppure integra notizia di reato in senso proprio, rappresentando solo un, sia pur corposo, spunto investigativo per reati tutti da verificare''.