Regionali - Scheda verde
L'elettore può:
* votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s'intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata;
* esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra loro;
* esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s'intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.
In ogni caso, l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell'apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita).
Nota: le modalità di espressione di voto di cui sopra si applicano alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata, Per quanto riguarda le Regioni Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria le modalità di voto sono regolate dalle rispettive leggi regionali.
Le informazioni su come si vota in Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria sono disponibili a pagina 432 del Televideo di Raitre.
Provinciali - Scheda gialla
Ciascun elettore può votare:
* per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
* per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;
* per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il 'voto disgiunto'.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato presidente prescelto.