Di Fiammetta Rossi
Quando si viaggia in aereo, all’arrivo si può avere la spiacevole sorpresa di non ritrovare le valigie. Non è una possibilità tanto remota se si pensa che nel 2007 le compagnie aeree hanno smarrito definitivamente 1 milione di valigie in tutto il mondo, secondo i dati del Consiglio degli Utenti del Trasporto Aereo (Auc) che stima il fenomeno in crescita.
Se si smarrisce il bagaglio, il disagio è assicurato ma non bisogna perdersi d’animo. A quel punto bisogna di ricordarsi di chiedere un risarcimento. Il Codacons ci aiuta a fare un elenco delle procedure da seguire per far valere i diritti in caso di ritardo nella consegna, di danno o smarrimento del bagaglio.
Qualsiasi contestazione sul bagaglio registrato, del quale si possiede lo scontrino (ritardo nella consegna, smarrimento o danno), va fatta per iscritto compilando moduli appositi che si trovano agli sportelli dell’assistenza bagagli. Il reclamo per la mancata consegna, è importante ricordare, è meglio farlo immediatamente, all’aeroporto d’arrivo o, comunque, entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio. Quando si contesta un ritardo il reclamo fa fatto entro 21 giorni dalla data di effettiva riconsegna. Va poi ricordato che il bagaglio si intende perso se non è arrivato a destinazione entro 21 giorni dalla data prevista per la riconsegna. Il Codacons spiega che per ritardo, smarrimento o danno del bagaglio esistono regole diverse a seconda che le compagnie aeree siano dell’ Unione europea o comunque abbiano aderito alla Convenzione di Montreal del 1999, oppure non vi abbiano aderito.
Norme valide per Ue e Convenzione Montreal
In caso di ritardo nella consegna delle valigie, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a circa 1.167,00 euro, a meno che la compagnia non dimostri di aver preso tutte le misure possibili per evitare il ritardo o che fosse impossibile adottare tali misure. In caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a circa 1.167,00 euro. In questo caso, però, la compagnia aerea è responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa, a meno che ci sia un difetto che riguardi il bagaglio stesso o che la compagnia riesca a dimostrare che la responsabilità del danno sia imputabile al passeggero o che lo stesso vi abbia contribuito per negligenza, atto illecito od omissione. Il tetto massimo di risarcimento può anche essere superato se il passeggero, al momento della registrazione, ha fatto una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio ed abbia pagato l’eventuale supplemento. In caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio a mano, compresi gli oggetti personali, il passeggero ha diritto ad un risarcimento sempre fino a circa 1.167,00 euro, ma solo nel caso in cui il danno sia imputabile alla compagnia.
Norme valide per compagnie che non hanno aderito a Convenzione Montreal
In caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a circa 20 euro per chilogrammo, salvo che la compagnia non provi di aver diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno, anche da parte dei suoi ausiliari. Il limite di 20 euro può essere superato se c’è stata una dichiarazione di maggior valore del bagaglio. Per smarrimento o danno del bagaglio a mano, il passeggero ha diritto fino a circa 388 euro, solo nel caso che il danno sia imputabile alla compagnia.