Misura alternativa alla detenzione


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Ecco cos'è l'affidamento ai servizi sociali

Se condannato rispetta obblighi tribunale, pena viene estinta f

L'affidamento in prova ai servizi sociali, che i suoi legali si appresterebbero a chiedere per Silvio Berlusconi, è considerato la misura alternativa alla detenzione più ampia. Disciplinato dall'articolo 47 dell'Ordinamento Penitenziario, consiste nell'affidamento del condannato al Servizio Sociale, fuori dall'istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Può essere concesso solo a chi deve scontare una condanna, anche come residuo di pena, non superiore ai tre anni di reclusione (ma questi limiti non valgono se il reo è un malato affetto da Aids conclamata) a condizione che il suo comportamento faccia ritenere che questa misura possa avere per lui effetti rieducativi.

Se il condannato è in libertà, come nel caso del leader del Pdl, l'istanza per accedere all'affidamento in prova va presentata al pubblico ministero: la decisione è però del tribunale di sorveglianza competente, che decide con ordinanza, dopo aver valutato, sulla base di un'inchiesta del Centro di servizio sociale a cui deve essere affidato, se ricorrono i presupposti necessari e se non c'è pericolo di fuga.

Con l'ordinanza vengono anche fissate le prescrizioni che il condannato dovrà seguire: sul lavoro e sui rapporti con il Centro di Servizio Sociale, innanzitutto, ma anche sulla sua stessa libertà di movimento; obblighi che possono arrivare sino al divieto di frequentare determinati posti o di svolgere attività o avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. Se il condannato rispetta quanto gli e' stato prescritto, per il periodo corrispondente alla condanna da scontare, la pena ed ogni altro effetto penale si estinguono.