Il punto di vista


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Corte Ue: danni giudici, risponda lo Stato

Un'analisi della situazione italiana toghe_magistrati_296

di Emanuela Gialli

Nel fine settimana si è svolto per la prima volta a Roma il Salone della Giustizia (le precedenti due edizioni si sono tenute a Rimini), inaugurato dal ministro Paola Severino “La Giustizia - ha detto - è al servizio del cittadino, ma bisogna aprirsi al dialogo”. In particolare, ha proseguito, “i giovani devono saper comprendere il valore della giustizia e allontanare i disvalori dell'illegalità, capendo che, con il dialogo, la giustizia è anche al loro servizio”. Al suo fianco anche il presidente dell’Anm, Luca Palamara, che è tornato ad elencare quelle che dal suo punto di vista sono attualmente le priorità da attuare per la riforma del sistema Giustizia: la riduzione delle circoscrizioni giudiziarie, la velocizzazione dei processi, e dei gradi di giudizio, attraverso la riforma del sistema delle impugnazioni, e l’informatizzazione.

Il 24 novembre scorso, intanto, è arrivata una sentenza della Corte di Giustizia europea, a proposito della responsabilità dei magistrati, sulla base di un ricorso presentato dalla Commissione europea. Cioè la Corte ha detto che la legge italiana del 1988 viola la norma comunitaria sulla responsabilità diretta degli Stati, prevista in caso non solo di “dolo o colpa grave” ma anche di “violazione manifesta delle norme di diritto” da parte dei giudici. Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Palamara, in un’intervista a Televideo, spiega il contenuto di questa sentenza.

Palamara, sostanzialmente la Corte di Giustizia europea cosa rimprovera all’Italia?
I giudici europei dicono che nell’applicazione della legge bisogna tener conto di disposizioni e norme dell’Ue e che può implicare la responsabilità diretta dello Stato anche la cattiva, non corretta, interpretazione della normativa Ue, oltre i casi di dolo e colpa grave.

Quindi?
Oggi la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, la n.117 del 1988, stabilisce che c’è una responsabilità diretta dello Stato, in caso di “dolo e colpa grave” dei giudici. Ma questa legge, conosciuta come “legge Vassalli”, all’art. 2 esclude la responsabilità del magistrato per gli errori derivanti dall’attività di interpretazione delle norme. Esattamente. Oggi l’attuale disciplina escluderebbe la responsabilità diretta dello Stato. La sentenza invece dice che c’è anche in questa ipotesi. Tra l’altro questa sentenza ribadisce un principio che già era stato espresso nella sentenza della Corte del 2006, nella causa “Traghetti contro Mediterraneo”. Dunque oggi c’è solo la necessità di interpretare in questo modo, secondo le indicazione della Corte europea, la norma dell’art. 2 della legge del 1988, ma senza che ciò possa essere interpretato come un ulteriore aggravamento della responsabilità indiretta del magistrato. Da tenere presente che nei paesi anglosassoni, c’è un’immunità assoluta del giudice nell’esercizio delle sue funzioni, in altri Paesi è ancorata ai fatti che costituiscono reati, in Italia c’è la responsabilità

Insomma, bisogna modificarla questa legge dell’88?
Non bisogna prendere spunto da questa sentenza per situazioni che già nel marzo di quest’anno sono state avanzate in Parlamento, con l’emendamento Pini (deputato della Lega Nord, ndr), in cui si voleva affermare una responsabilità diretta dei magistrati, che configurerebbe, come abbia già sottolineato, una sorta di responsabilità “paradisciplinare”. Questa è una sentenza di interpretazione che riguarda il tema della responsabilità diretta dello Stato.

“Si dovrebbe fare una nuova legge, diversa da quella attuale, che estenda la responsabilità dello Stato a ogni caso di “violazione manifesta del diritto dell’Unione”, indipendentemente dalla responsabilità del giudice. Insomma, niente di più e niente di meno di quello che ha statuito la Corte”. E’ questa invece l’opinione del professor Pietro Trimarchi, avvocato e Professore emerito di Diritto Civile all’Università di Milano. “La Corte ha ritenuto che nel sistema attuale italiano la responsabilità dello Stato è troppo limitata: lo Stato risponde solo quando vi sono i presupposti per una responsabilità del giudice, definiti in modo fortemente limitativo. Questo meccanismo per la Corte europea non è sufficiente”.

> Responsabilità civile dei giudici, un excursus storico-legislativo