La Costituzione disciplina la formazione del governo con una formula semplice e concisa: "Il Presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri".
Un atto che e' pero' preceduto da una fase preparatoria, le consultazioni del Capo dello Stato con i presidenti delle Camere e con i gruppi parlamentari, e dal conferimento dell'incarico di formare il nuovo esecutivo, che puo' essere 'esplorativo' nel caso in cui le stesse consultazioni non abbiano fornito indicazioni significative al Presidente della Repubblica.
Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, l'istituto dell'incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria, che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione delle crisi di governo, il Capo dello Stato ha come obiettivo quello di individuare una personalita' politica in grado di formare un governo che abbia la fiducia del Parlamento.
L'incarico e' conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalita' prescelta. Del conferimento dell'incarico da' notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica.
L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal Capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Il passo successivo allo scioglimento della riserva e' quello della firma e della controfirma dei decreti di nomina del Capo dell'esecutivo e dei ministri.
Il procedimento si conclude con l'emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica: quello di nomina del presidente del Consiglio, controfimato dal premier nominato, per attestare l'accettazione; quello di nomina dei singoli ministri, controfimato dal presidente del Consiglio; quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente, controfirmato anch'esso dal presidente del Consiglio nominato.