Le citta’ metropolitane sono state previste per la prima volta dalla legge n.142 dell'8 giugno 1990 e hanno trovato nuovo "slancio" nell'articolo 114 della Costituzione, dopo la riforma dell'ordinamento della Repubblica del 2001 con la modifica del titolo V della Carta. Il nuovo Ente ‘Città metropolitana’ e’ rimasto pero' sulla carta, non essendo stato finora attuato.
Una citta’ metropolitana comprende una grande citta’ e i comuni che a essa sono strettamente legati per questioni economiche, sociali, di servizio, e territoriali. Per l'ordinamento giuridico il territorio della citta’ metropolitana coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo. Una citta’ metropolitana e’ quindi un'area metropolitana.
L'art. 23 della legge 42/2009 (la legge delega sul federalismo fiscale), approvata dalle Camere nella primavera 2009, ha introdotto una disciplina transitoria che consente una prima istituzione delle citta’ metropolitane situate nelle regioni a statuto ordinario. Le citta’ metropolitane potranno essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta al comune capoluogo e alla provincia, congiuntamente tra loro o separatamente (in questo caso e’ assicurato il coinvolgimento dei comuni della provincia interessata). Successivamente si svolge un referendum confermativo, indetto tra tutti i cittadini della provincia interessata, previo parere della regione. Dopo il referendum, l'istituzione di ciascuna citta’ metropolitana e’ rimessa a decreti legislativi del governo, da adottare entro il 21 maggio 2012, che detteranno una disciplina di carattere provvisorio. I decreti prevederanno, tra l'altro, l'istituzione del consiglio provvisorio della citta’ metropolitana, composto dai sindaci dei comuni e dal presidente della provincia, e l'individuazione, quali funzioni fondamentali della citta’ metropolitana, della pianificazione del territorio e delle reti infrastrutturali; del coordinamento della gestione dei servizi pubblici; della promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
Le province nel cui territorio sono situate le citta’ metropolitane saranno soppresse solo dopo l'insediamento degli organi definitivi della citta’ metropolitana. Questi saranno individuati da un'apposita legge ordinaria, alla quale e’ rinviata la definitiva istituzione delle citta’ metropolitane e la relativa disciplina.
Per quanto riguarda la citta’ metropolitana di Roma e’ un Ente particolare, ‘Roma Capitale’, avente ulteriori funzioni per il mantenimento dei beni storico-artistici della citta’, nonche’ per l'adempimento del suo ruolo di Capitale d'Italia.