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Dal 19 giugno 2026 è operativa una tu-
tela che cambia il rapporto tra consu-
matori, call center e venditori di luce
e gas. La legge n. 49/2026, modificando
l'articolo 51 del Codice del consumo,
vieta le sollecitazioni commerciali ef-
fettuate per telefono e tramite messag-
gi e finalizzate alla proposta o alla
conclusione di contratti energetici,
salvo precise eccezioni.
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Il contatto è consentito quando sia
stato il consumatore a richiederlo di-
rettamente attraverso i canali informa-
tici ufficiali dell'impresa oppure
quando l'utente sia già cliente e abbia
espresso uno specifico consenso a rice-
vere proposte commerciali. Non basta,
dunque, esibire la registrazione nella
quale il cliente pronuncia un "sì":
spetta all'azienda dimostrare che la
telefonata era legittima fin dall'ori-
gine.
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La conseguenza è netta: il contratto
stipulato a seguito di una chiamata non
autorizzata è nullo. La stessa sanzione
opera quando il contatto proviene da un
numero che non identifica univocamente
il professionista. Il consumatore può
ricorrere agli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie e al
Servizio Conciliazione ARERA e segnala-
re l'abuso al Garante Privacy e
all'AGCOM.
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Si tratta di un vero ribaltamento di
prospettiva. Per troppo tempo gli uten-
ti hanno dovuto ricostruire telefonate,
contestare registrazioni ambigue e di-
fendersi da forniture mai richieste.
Ora l'onere della prova è a carico del-
la società che deve dimostrare la vali-
dità del contratto e il rispetto delle
condizioni poste dalla legge. Il con-
senso, dunque, deve restare specifico,
informato, tracciabile e revocabile.
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