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Ecommerce: la garanzia per i
prodotti difettosi
La materia delle garanzie post-vendita
è disciplinata dal Codice del Consumo.
La garanzia legale è sempre riconosciu-
ta al consumatore e non può esclusa o
limitata. Il venditore finale può esse-
re considerato responsabile nei con-
fronti del consumatore anche a causa di
un difetto di conformità imputabile ad
un passaggio precedente della medesima
catena contrattuale distributiva. La
garanzia legale ha durata di due anni e
tale durata decorre dalla consegna del
bene.
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Il consumatore in primo luogo ha dirit-
to alla riparazione o alla sostituzione
del bene (c.d. rimedi primari) oppure,
se ciò non è possibile, alla riduzione
del prezzo o alla risoluzione del con-
tratto (c.d. rimedi secondari). Alla
garanzia legale può essere aggiunta
l'ulteriore garanzia offerta dal pro-
duttore o dal venditore (c.d. garanzia
convenzionale o commerciale). Tale ul-
teriore garanzia è cumulativa (in quan-
to si aggiunge a quella legale), è fa-
coltativa ed è libera per quanto con-
cerne la durata e l'oggetto.
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Ai sensi dell'art. 129 del Codice del
Consumo, il venditore ha l'obbligo di
consegnare al consumatore beni conformi
al contratto di vendita. Il principio
di conformità impone, pertanto, che il
bene consegnato corrisponda al bene
pattuito nel contratto. La conformità
del bene si estende anche all'installa-
zione quando la stessa è compresa nel
contratto di vendita ed è stata effet-
tuata dal venditore o sotto la sua re-
sponsabilità.
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L'installazione da parte del consumato-
re può dar luogo ad un difetto di con-
formità del bene, quando il prodotto è
concepito per essere installato dal
consumatore e l'errata installazione
dipende da carenze nelle istruzioni di
installazione fornite dal venditore o,
per i beni con elementi digitali, for-
nite dal venditore o dal fornitore del
contenuto digitale. Si evidenzia la
responsabilità diretta del produttore
nei confronti dei consumatori quando
questi ultimi abbiano subito un danno
ingiusto a causa di un difetto di pro-
duzione.
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E' importante conservare per almeno 26
mesi gli scontrini fiscali o le fatture
intestate ad una persona fisica che
provano l'acquisto. Tuttavia, è possi-
bile far valere la garanzia legale an-
che nel caso in cui questi documenti
siano stati smarriti. L'avvenuta vendi-
ta, infatti, può essere dimostrata an-
che attraverso il tagliando dell'asse-
gno, la cedola della carta di credito,
lo scontrino del pagamento con banco-
mat, ecc. E' inoltre essenziale che la
prova di acquisito rechi la data e,
possibilmente, anche la descrizione del
bene comprato.
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