Fecondazione


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Legge 40, 8 anni di sentenze

Non ha avuto vita facile la legge sulla procreazione assistita, che dal 2004 a oggi è stata oggetto di diverse sentenze e pronunciamenti, ultimo quello del tribunale di Cagliari che ordina alle strutture pubbliche di attrezzarsi per la diagnosi preimpianto fecondazione_cellula_296

Non ha avuto vita facile la legge 40 sulla fecondazione assistita, che dal 2004 a oggi e' stata oggetto di diverse sentenze e pronunciamenti, ultimo quello del tribunale di Cagliari che ordina alle strutture pubbliche di attrezzarsi per la diagnosi preimpianto. Questi i princiali passaggi:

1. Ordinanza del Tribunale diCatania 3 maggio 2004. Negato il diritto ad eseguire la diagnosi preimpianto da parte della coppia portatrice di betatalassemia. Ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 14 della legge, con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. Scrive il giudice Lima: " - Sicche' si da' l'impressione suggestiva di volere tutelare la salute del figlio, ma siccome il figlio tutelato non e' quello reale ma quello virtuale, non si difende in realta' alcun figlio, ma la propria volonta' di averne uno conforme ai propri desideri, sacrificando a questo obiettivo, per tentativi successivi, tutti i figli reali difformi che venissero nel frattempo". La sentenza conferma una lettura restrittiva della legge 40/04, rigettando la domanda;

2. Tribunale Cagliari 29 giugno 2004- Accesso all'interruzione di gravidanza a seguito di gravidanza ottenuta con tecniche di procreazione medicalmente assistita. La coppia presento' ricorso poiche' a seguito di trattamento di procreazione assistita aveva ottenuto una gravidanza plurima con rischi clinici per la salute della madre e dei nascituri, ricorrendo i requisiti per ottenere l'interruzione di gravidanza per la tutela della salute, fu presentato ricorso ex art. 700 per ottenere l'affermazione degli artt. 3-32 della Costituzione Italiana e della legge 194/78. L'ordinanza del G.I. affermo' che non vi e' differenza tra gravidanza da Procreazione medicalmente assistitae gravidanza naturale e quindi rese possibile la riduzione embrionaria per gravidanze trigemine.

3. Ordinanza Corte Cost. n. 369 del 9 novembre 2006. Dichiarata manifestatamene inammissibile senza entrare nel merito delle motivazioni sulla questione di legittimita' costituzionale proposta da Cagliari dell'art. 13 della legge, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.(vizio di procedura);

4. Sentenza Tribunale Cagliari 24 settembre 2007. Ritenuta ammissibile la diagnosi preimpianto sulla base di un'interpretazione conforme a Costituzione e disapplicata la disposizione delle Linee Guida Ministeriali del 21/07/04 che limitava la diagnosi pre impianto alla sola indagine osservazionale.

5. Ordinanza Tribunale Firenze 17 dicembre 2007. Ritenuta ammissibile la PGD sulla base di un'interpretazione conforme a Costituzione e disapplicata la disposizione delle Linee Guida Ministeriali del 21/07/04 che limitava la diagnosi pre impianto alla sola indagine osservazionalei ritiene che nella legge 40 del 2004 non vi sia un divieto di diagnosi genetica reimpianto. Ammessa la crioconservazione degli embrioni soprannumerari;

6. Tar del Lazio con decisione del 21 gennaio 2008 n. 398- annulla per eccesso di potere le Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale 21.7.2004 nella parte contenuta nelle Misure di Tutela dell'embrione laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dovra' essere di "tipo osservazionale". Seguono alla questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale Amministrativo del Lazio 2 ordinanze;

7. Il Tribunale di Firenze 12 luglio 2008 (Giudice Mariani) che solleva il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 40 del 2004, per contrasto con gli artt. 3 e 32, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui impongono il divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari, la necessita' della creazione di un numero massimo di tre embrioni nonche' dell'unico e contemporaneo impianto degli stessi; e dell'art. 6, comma 3, ultima parte, della stessa legge per contrasto con l'art. 32, secondo comma, Cost., laddove prevede la irrevocabilita' del consenso, da parte della donna, all'impianto in utero degli embrioni creati;

8. Tribunale di Firenze 26 agosto 2008 (Giudice Delle Vergini). Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre", per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost.; dell'art. 14, comma 3, della stessa legge, limitatamente alle parole "Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile", "di forza maggiore", "non prevedibile al momento della fecondazione", "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile", per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.; dell'art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non contiene, in fine, le parole "e, dalla donna, anche successivamente", per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.; dell'art. 14, comma 4, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. Entrambe le ordinanza riguardano portatori di patologie genetiche infertili.

9. Sentenza Corte Cost. n. 151 dell'8 maggio 2009. Cancella il limite dei tre embrioni producibili e l'obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti, confermando la deroga prevista nel testo normativo al divieto di crioconservazione.

10. Ordinanza Tribunale diBologna 29 giugno 2009. Viene disposta l'applicazione della diagnosi preimpianto di un numero minimo di sei embrioni e il trasferimento in utero dei soli embrioni sani.

11. Ordinanza Tribunale Salerno 9 gennaio 2010. Viene ordinata l'esecuzione della PGD e il trasferimento in utero degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche. Per la prima volta viene riconosciuto alla coppia non sterile in senso tecnico la possibilita' di accedere alla PMA.

12. Ordinanza Tribunale di Salerno luglio 2010. Viene ordinata per la seconda volta per altra coppia l'esecuzione della PGD e il trasferimento in utero degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche. Per la II volta viene riconosciuto alla coppia non sterile in senso tecnico la possibilita' di accedere alla PMA in deroga a quanto previsto dalla legge.

13. Ord. Corte Cost. n. 97 del 12 marzo 2010. Viene confermata la portata della sentenza n. 151 del 2009;

14. Tribunale di Firenze settembre 2010. Viene sollevato il dubbio di costituzionalita' sul divieto di applicazione di tecniche con donazione di gameti, art. 4 c.3 L.40;

15. Tribunale di Catania ottobre 2010. Viene sollevato il dubbio di costituzionalita' sul divieto di applicazione di tecniche con donazione di gameti, art. 4 c.3 L.40;

16. Tribunale di Milano febbraio 2011. Viene sollevato il dubbio di costituzionalita' sul divieto di applicazione di tecniche con donazione di gameti, art. 4 c.3 L.40.

17. Corte Costituzionale 22 maggio 2012. Sono riuniti i procedimenti provenienti dai Tribunali di Firenze, Catania e Milano, che basano il dubbio di legittimita' costituzionale formulato sul divieto di eterologa sia sulla violazione della Carta Costituzionale che riconosce il diritto alla cura e il principio di uguaglia, il diritto alla famiglia, sia su una sentenza della Corte EDU 1 aprile 2010 che condannava l'Austria per un divieto parziale di eterologa previsto nella legge austriaca sulla fecondazione.

18. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 28 agosto 2012. Una coppia fertile portatrice di fibrosi cistica chiede alla Corte che sia applicato il diritto al rispetto della vita famigliare e il principio di uguaglianza artt. 8 e 14 (Carta europea dei diritti dell'uomo) che risultano violati dalla legge 40. La Corte condanna lo Stato italiano per violazione dell'art. 8 Carta e a un risarcimento economico nei confronti della coppia.